CIAL Milano

by Omar4ik

Il settore tecnico del nostro studio di Architettura si occupa di tutte le pratiche comunali sia nel Comune di Milano che in provincia. Una di queste è la Cial che viene utilizzata per opere sia interne che esterne ma senza interventi sulle strutture portanti verticali od orizzontali. Se volete potete scriverci o contattarci direttamente al cellulare per esporci la vostra situazione.

Comunicazione di Inizio Attività, edilizia libera - Milano

La persona titolata alla presentazione della pratica (il proprietario o l'avente titolo con delega della proprietà) dovrà rivolgersi ad un architetto abilitato alla progettazione per la predisposizione della pratica edilizia.

Quando si usa la CIAL a Milano

La CIAL deve venire utilizzata per i seguenti Interventi Edilizi Minori nelle sottoelencate tipologie:

  1. gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (non prevedano aumento di S.l.p. nè cambi d'uso comportanti aggravio di dotazione di servizi) limitatamente alle sole opere interne a singola unità immobiliare e con esclusione delle opere di manutenzione straordinaria incidenti sulla facciata o sulle parti esterne dell'edificio oggetto di intervento;
  2. gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (non prevedano aumento di S.l.p. nè cambi d'uso comportanti aggravio di standard) che comprendano anche opere di manutenzione straordinaria incidenti sulla facciata e/o sulle parti esterne dell'edificio oggetto di intervento (finestre, tettoie, etc. - cfr art 82.3 RE) e/o riguardino più unità immobiliari;
  3. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  4. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  5. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei "Nuclei di antica formazione", individuati nella tav. R04 del PdR del vigente PGT;
  6. (omissis)
  7. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

CIAL zonale a Milano

Per gli interventi sopra elencati ai punti 1, 3, 4, 6 occorre presentare Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera - C.I.A.L. presso gli sportelli delle Zone di Decentramento.

CIAL sportello unico edilizia

Per gli interventi di cui al punto 2 occorre presentare C.I.A.L. presso gli sportelli dello Sportello Unico per l'Edilizia.

Procedura FERCEL

Per gli interventi sopra elencati al punto 5 deve essere seguita apposita procedura telematica FERCEL.

Tecnico abilitato

Per quanto riguarda gli interventi di cui ai punti 1 e 2 del citato elenco, l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività libera, allega una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza nè con il committente nè con l'impresa e assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di uno specifico distinto titolo abilitativo. Vanno inoltre indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori.

Quindi proprio nei casi di cui ai punti 1 e 2 serve la consulenza di un Architetto o altro tecnico.

Per gli interventi di cui alla presente sezione, l'interessato deve inoltre presentare, ove necessarie, le autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti.

Ricordate che qualsiasi intervento (anche senza pratica edilizia) che comporti il lavoro di più di un'impresa implica la necessità di presentare la pratica per la sicurezza nei cantieri. Questa pratica è sempre esclusa da qualsiasi preventivo nostro o di un collega, anche perchè deve necessariamente essere presentata da una figura terza, quindi non dal professionista che vi presenta la pratica edilizia. Questa stessa regola vale anche quando affidate tutti i lavori ad una sola azienda e che poi questa sub-appalta ad artigiani. Esempio: Affido all'impresa Rossi tutti i lavori, ma poi questa chiama l'elettricista Bianchi a fare l'impianto elettrico. Ricordate inoltre che se Bianchi non compare ufficialmente nel vostro cantiere, non avrete le certificazioni dell'impianto necessarie per legge. Fare i furbi non è consentito, nè utile, nè economico in prospettiva futura. Lo diciamo per esperienza.

Presentare i progetti: CIAL Zonali, CIAL al SUE

La competenza per la ricezione e trattazione delle Comunicazioni di Inizio di Attività Edilizia Libera, relative agli interventi di edilizia libera di cui al comma 2 dell'art. 6 del DPR 380/2001, è ripartita tra Zone di Decentramento e Sportello Unico per l'Edilizia secondo le specifiche di seguito riportate.

Le CIAL di competenza delle Zone di Decentramento devono essere presentate presso gli sportelli di protocollo della Zona di Decentramento di riferimento per l'intervento oggetto della Comunicazione, utilizzando l'apposita modulistica; comprendono, alla luce dell'art. 6 del TU Edilizia e del Regolamento Edilizio, esclusivamente le tipologie di intervento di cui ai punti 1, 3, 4, 6. Per quanto riguarda le suddette CIAL di competenza zonale le relative integrazioni, le varianti alle stesse che non ne mutano la qualifica e non riguardano parti esterne dell'edificio, le comunicazioni di interventi urgenti di cui all'art. 119 del Regolamento Edilizio vigente, devono essere presentate presso gli uffici protocollo delle Zone di Decentramento. Il modulo per la presentazione delle CIAL di competenza zonale precisa puntualmente le tipologie di intervento ammesse ed escluse.

Le CIAL di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia devono essere presentate presso gli sportelli di protocollo del Servizio Interventi Edilizi Minori, utilizzando l'apposita modulistica; comprendono esclusivamente le tipologie di intervento di cui al punto 2. Il modulo per la presentazione delle CIAL di competenza del SUE precisa puntualmente le tipologie di intervento ammesse ed escluse.

CIAL a Sanatoria, CIAL tardiva

E' possibile presentare CIAL relative a lavori già eseguiti, con il pagamento della sanzione di cui all'art. 6 comma 7 del DPR 380/2001, solo se le opere già eseguite - necessariamente rientranti nell'ambito dell'attività edilizia libera di cui al predetto articolo - sono conformi alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (cfr art. 6 commi 1 e 4 del DPR 380/2001). Nel caso in cui si preveda di avviare ulteriori opere a completamento, è possibile comunicarlo contestualmente, evidenziandolo esplicitamente nel progetto; in questo caso sia le opere già eseguite sia e opere da realizzare (di demolizione e/o costruzione), e quindi complessivamente gli interventi oggetto della CIAL, dovranno essere conformi alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Nel caso in cui l'intervento edilizio realizzato senza preventiva comunicazione non sia conforme alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti l'interessato dovrà provvedere alla demolizione (che dovrà evidenziare nella relazione), con la possibilità di presentare, anche in corso d'opera, CIAL che rappresenti lo stato legittimato e lo stato finale di progetto, che dovrà ovviamente essere conforme a norme e regolamenti, allegando attestazione di pagamento della sanzione amministrativa.

La mancata presentazione della CIAL, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a Euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi (pari a € 86,00) se la Comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è ancora in corso di esecuzione.

Alla presentazione di tali CIAL pertanto dovrà essere allegata ricevuta di versamento di € 258,00 (o di € 86 per lavori ancora in corso) tramite bollettino postale preintestato, che può essere ritirato presso le Zone di Decentramento o presso gli uffici del Servizio Interventi edilizi minori; in ogni caso potrà essere utilizzato un bollettino in bianco inserendo i seguenti dati: C.C. N. 1012551436 INTESTATO A: COMUNE MILANO SANZIONI AMM.VIOLAZ. ART.6 COMMA 7 DPR 380/2001 SER.TES ; CAUSALE: ZONA D. ___. VIA ___. N. ___ U.I. PIANO ___. CATASTO: FOGLIO ___. MAPP. ___. SUB. ___; ESEGUITO DA ___.

Si evidenzia che tutte le CIAL possono essere presentate solo a condizione che lo stato di progetto sia conforme alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (cfr art. 6 commi 1 e 4 del DPR 380/2001), come da dichiarazione ed asseverazione contenuta nella modulistica dedicata alla presentazione delle stesse.

Si ricorda che per le CIAL non è prevista la presentazione di comunicazione Fine lavori e Certificato di collaudo delle opere eseguite.

Altre indicazioni sulle CIAL

Ricordiamo che per gli interventi di cui ai punti 1. e 2. è necessario presentare variazione catastale. Qui è necessario un distinguo, infatti negli immobili di categoria catastale "A" abitazioni e uffici la variazione planimetrica deve venire presentata obbligatoriamente, per quanto riguarda le attività commerciali come i negozi categoria catastale "C1" possono anche non presentare la variazione planimetrica così come riportato da alcune circolari dell'Agenzia del territorio.

DOCFA Milano e altre pratiche catastali - seguite questo link per l'approfondimento

La fattibilità delle opere va verificata con le eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti condominiali.


N.B. Si ricorda che l'istituto della DIA non consente deroga nei confronti del Regolamento Edilizio e di Igiene, in tal caso deve essere presentata richiesta di Permesso di Costruire.


Qualora le opere prevedano l'installazione di nuovi impianti termici di potenza superiore a 35 kw o interventi di coibentazione deve essere presentata, in allegato alla pratica edilizia, la relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 della Legge 10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018).

Effettuare interventi in ambito soggetto a vincolo monumentale o paesaggistico

In caso di intervento in ambito vincolato è comunque opportuno contattare l'Ente di tutela del vincolo, distinguendo in relazione all'Ente di tutela del vincolo.

In caso di vincolo paesaggistico ambientale (ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 - ex L. 1497/39 e L. 431/85) non c'è alcun bisogno di rivolgersi agli uffici competenti.

In caso di vincolo monumentale (ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04 - ex L. 1089/39) bisogna rivolgersi agli uffici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano.

Interventi sulle strutture

Qualora effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria si dovesse intervenire sulle parti strutturali dell'edificio, si deve predisporre una pratica diversa dalla CIAL, seguite questo link per sapere di più sulla SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività, edilizia libera - Milano

Tutte le pratiche edilizie a Milano

Per chi vive e lavora a Milano abbiamo deciso di raccogliere alcuni testi e files disponibili anche nel sito del Comune di Milano per semplificare la ricerca di informazioni su quest'argomento che risulta particolarmente complesso. Ricordiamo brevemente che le opere di manutenzione ordinaria all'interno delle unità abitative sono libere, mentre per qualsiasi altra opera è necessario presentare una pratica a firma di un tecnico abilitato. Alcune zone di Milano sono tutelate da vincoli ambientali e che per ognuna sono presenti particolari regole.

CIAL Comunicazione di Inizio Attività, edilizia libera a Milano

Modulistica di riferimento