Altezza soppalco negozio Milano

by Omar4ik

Estratto Regolamento Edilizio in vigore dal 20 ottobre 1999

Art. 38. (Soppalchi)

  1. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,10 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.
  2. La superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
  3. Qualora l'altezza come sopra definita sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, sia almeno di m. 2,20, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale.
  4. Ove sia consentito realizzare soppalchi, vanno rispettate le seguenti norme:
    - le parti soprastanti devono avere almeno un lato completamente aperto;
    - la parte soprastante deve essere munita di balaustra non inferiore a m. 1,10 di altezza.
  5. La regolarità dell'aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile complessiva. Nel caso la regolarità dell'aeroilluminazione non fosse verificata è ammessa l'integrazione con impianto di condizionamento munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento locale d'Igiene.
  6. Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui al capo 4 del presente titolo ad eccezione dell'altezza.
  7. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.
  8. Sono ammessi, senza essere computati nella S.l.p., soppalchi aventi profondità massima di cm. 180, fermi i requisiti di cui al presente articolo.

Caratteristiche dei soppalchi a Milano

Se avete delle domande o volete chiedere un preventivo per la pratica edilizia corrispondente potete contattarci.

Modulistica di riferimento

Regolamento edilizio del Comune di Milano · 20 Luglio 1999 in vigore dal 20/10/1999