Vincolo Paesaggistico a Milano - Interventi in Ambito Vincolato

by Omar4ik

Gli interventi

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 l'autorizzazione paesaggistica è prescritta per l'esecuzione di ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione" (art. 146 D.Lgs. 42/04).

L'autorizzazione paesaggistica non è prescritta per "gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici" (art. 149 D.Lgs. 42/04).

In questi ultimi casi il professionista incaricato potrà presentare una dichiarazione con la quale assevera, con preciso riferimento all'art. 149 del D.Lgs 42/04, che l'intervento da realizzare non comporta alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici allegando idonea documentazione fotografica ed una breve relazione tecnica che descriva le opere da effettuare.

Per verificare l'esistenza del vincolo ed ottenere i riferimenti relativi all'apposizione dello stesso occorre rivolgersi agli Uffici Urbanistici oppure prendere visione della tavola R.06 del Piano delle Regole del PGT online: PGT Milano nel sito dell'Ordine degli Architetti

Si ricorda che la procedura di rilascio dei provvedimenti paesaggistici non comprende la verifica di carattere tecnico-regolamentare degli interventi proposti, pertanto sarà cura del professionista incaricato effettuare la verifica di conformità del progetto a norme e regolamenti vigenti presso gli uffici competenti.

In caso di interventi in ambito soggetto a vincolo paesaggistico-ambientale occorre rivolgersi all'Ufficio Tutela del Paesaggio. L'Ufficio per effetto della subdelega regionale così come previsto della Legge Regionale n. 12/05, è competente per le funzioni amministrative in materia paesaggistica (ai sensi dalla parte III del D.Lgs. 42/04) ed in particolare per le funzioni riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica.

Non sono invece di competenza dell'Ufficio, in quanto non subdelegati, gli interventi di competenza provinciale e regionale ai sensi dell'art. 80.2 e 80.3 della L.R. 12/05, né gli interventi che ricadono all'interno del parco Sud (art. 80.5 L.R. 12/05). Parco Sud Milano - Autorizzazione Paesaggistica

Domanda di autorizzazione paesaggistica fino al 31 dicembre 2009

Il 4 agosto 2006 è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12.12.2005, l'accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali che definisce la documentazione da presentare a corredo delle istanze di Autorizzazione Paesaggistica.

A partire dal 1 settembre 2006 le domande di Autorizzazione Paesaggistica, relative a progetti di trasformazione territoriale che riguardano aree ed ambiti soggetti a tutela paesaggistica in base al D.Lgs. 42/04 - parte terza, dovranno essere accompagnate dalla documentazione indicata nell'allegato "A" della D.G.R. n.VIII/2121 del 15/03/2006 e comprendenti:

  • Relazione Paesaggistica
  • Elaborati per la rappresentazione dello Stato di Fatto
  • Elaborati di Progetto

Nuove procedure paesaggistiche dal 1 gennaio 2010

Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove procedure paesaggistiche stabilite dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", non essendo stato prorogato il regime transitorio previsto dall'art. 159 del Codice.

Tali nuove procedure si applicano anche "ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione" (v. art. 159, comma 1 del D. Lgs. 42/2004).

Articolo 111 del Regolamento Edilizio: Verifica Preliminare

1. L'accertamento dei requisiti di cui all'Art. 107. 1 lettera D può essere ottenuta dall'interessato mediante richiesta della corrispondente verifica presentata direttamente all'ufficio competente.

2. La verifica di cui al precedente comma non può essere modificata se non per mutamento delle caratteristiche del progetto o per il sopravvenire di nuove disposizioni normative e pianificatorie.

Articolo 107 del Regolamento Edilizio: Progetto di opere edilizie

1. Il progetto di opere edilizie, a corredo della domanda di concessione edilizia, redatta su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, è composto dai seguenti elementi:

A. documentazione relativa alla certificazione dello stato di fatto:

I. dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente e del progettista;

II. dichiarazione di esistenza o meno di domanda ancora in itinere o già evasa, relativa alla richiesta di concessione a sanatoria, di cui agli artt. 31 e segg. della legge 47/85, con l'indicazione degli estremi per l'individuazione;

III. certificato urbanistico di cui al successivo Art. 114. contenente i principali parametri relativi all'edificabilità dell'immobile (esatta ubicazione dell'area, zona omogenea, destinazione funzionale, volumetria edificabile, eventuali vincoli ambientali e paesistici, obbligo di asservimento);

IV. estratto del foglio catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, con colorazione dell'immobile interessato, controfirmato dal progettista;

V. copia dell'atto di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente, o dichiarazione sostitutiva;

VI. estratto degli atti di fabbrica relativi all'immobile, per gli interventi sull'esistente;

VII. planimetria indicante lo stato delle reti nel sottosuolo dell'area di sedime dell'immobile;

B. Nulla osta preliminari al progetto:

I. eventuale nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici nonché della Soprintendenza Archeologica;

II. eventuale autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Milano;

B/1. Nulla osta preliminari all'inizio lavori:

I. eventuale nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oppure visto-esame del progetto da parte dello stesso Comando dei Vigili del Fuoco, oppure dichiarazione del progettista attestante che le opere progettate non sono soggette al suddetto nulla osta;

C. documentazione relativa al rilievo dello stato di fatto:

I. stralcio del foglio catastale con l'esatta indicazione del lotto con campitura delle aree sulle quali è computata la superficie fondiaria e conseguentemente il volume edificabile;

II. planimetria quotata d'insieme del piano terreno, comprendente la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le posizioni delle eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi ed altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle relative essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai pubblici servizi;

III. rilievo fotografico a colori dell'area e del suo contesto con montaggio in sequenza logica (ad es. in strisce panoramiche);

IV. rilievo quotato degli edifici esistenti, in scala non inferiore all'1:200 (in scala 1:50 per interventi di restauro) con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani e le sezioni più significative;

D. documentazione concernente il progetto, relativamente a:

I. corrispondenza alle norme urbanistiche ed edilizie con riguardo a:

  • tavola generale contenente: planimetria generale comprendente il lotto interessato all'intervento ed estesa all'intorno, contenente indicazioni delle posizioni delle eventuali costruzioni confinanti, con relative distanze ed altezze (scala non inferiore a 1:500); prospetti e/o sezioni relativi all'intorno sopra descritto con verifiche grafiche delle distanze e delle altezze tra le fronti della costruzione e gli edifici circostanti (scala non inferiore a 1:500);
  • piante, prospetti, sezioni, tavole di confronto fra stato di fatto e stato di progetto, pianta del piano terreno con inserimento quotato del progetto nel lotto di pertinenza;
  • scheda sinottica di calcolo e di confronto, riportante gli indici di PRG per la zona omogenea interessata dall'intervento e gli indici edilizi di progetto, per la verifica di questi ultimi rispetto ai primi;
  • eventuale verifica delle destinazioni d'uso;
  • verifica delle dotazioni di spazi di sosta e parcheggio previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione alla natura dell'intervento e alle destinazioni d'uso finali;
  • pianta del piano terreno o degli eventuali piani interessati dagli interventi. L'elaborato dovrà contenere indicazioni sulle pavimentazioni esterne, sulle specie arboree ed arbustive, sugli elementi di arredo e di illuminazione;
  • eventuale modello ISTAT/I/201.

II. requisiti igienico-sanitari documentati tramite:

  • planimetrie in scala opportuna contenenti la verifica dimensionale dei locali interni e dei rapporti aeroilluminanti;
  • planimetrie relative alla progettazione dello schema di fognatura;
  • relazione tecnico-sanitaria per gli edifici industriali che contenga: il genere di industria al quale la costruzione deve servire, il numero di addetti previsti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, i materiali trattati, prodotti, depositati ed eliminati, i flussi di traffico commerciale, nonché i provvedimenti atti ad eliminare i rumori, gli scarichi di ogni tipo, le esalazioni nocive e i rifiuti tossico-nocivi ovvero dichiarazione del progettista che asseveri che le opere progettate non sono soggette a tali disposizioni;

III. requisiti di fruibilità documentati tramite:

  • piante e sezioni dell'intervento con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
  • dichiarazione del professionista abilitato che attesti la conformità del progetto alle disposizioni normative sopra indicate;

IV. requisiti di sicurezza delle strade, secondo la corrispondente disciplina, documentati tramite planimetria in scala adeguata del piano terreno relativa agli accessi sulla strada e alla verifica delle fasce di rispetto del confine stradale in funzione del manufatto e del tipo di strada su cui fronteggia tale manufatto;

V. requisiti degli impianti nei casi e secondo le disposizioni previsti dalla corrispondente disciplina;

VI. relazione tecnica descrittiva;

VII. ulteriore documentazione a corredo consistente nei seguenti elementi:

a) calcolo delle superfici e dei volumi controfirmato dal progettista, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione;

b) calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione;

c) programma di progetto e sua rappresentazione convenzionale, da sottoporre alla valutazione della Commissione Edilizia.

2. La documentazione da produrre a corredo della domanda di concessione edilizia per ciascuna delle voci A, B, C, D del primo comma del presente articolo viene integrata o modificata su indicazione dell'Osservatorio Edilizio Cittadino. In relazione alle domande di concessione edilizia che integrano gli elaborati a corredo dei Piani Attuativi si procede a norma delle vigenti disposizioni di legge ovvero a norma delle N.T.A del P.R.G..

3. La documentazione da produrre a corredo della domanda di autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività ovvero della relazione asseverata viene individuata all'interno di ciascuna delle voci A, B, C, D del primo comma, con determinazione del Dirigente preposto all'Unità organizzativa competente

Articolo 112 del Regolamento Edilizio: Progetto Preliminare

1. Per gli interventi previsti dall'Art. 124. , il progettista può inoltrare alla Commissione Edilizia progetto preliminare di opere edilizie, composto da programma di progetto e sua rappresentazione convenzionale, anche ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in materia di tutela paesistico-ambientale.

2. La Commissione Edilizia, senza previa istruttoria da parte dell'Amministrazione comunale, esprime la propria valutazione sulla qualità architettonica del progetto e sugli eventuali profili di tutela paesistico-ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto preliminare.

3. Sulla domanda di provvedimento edilizio corredata dalle valutazioni favorevoli previste dal precedente comma, l'Amministrazione comunale assume le sue determinazioni senza necessità di parere ulteriore della Commissione Edilizia.

Articolo 124 del Regolamento Edilizio: Parere obbligatorio della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia esprime parere obbligatorio sui seguenti interventi:

a) nuova edificazione, ampliamento e opere di urbanizzazione;

b) ristrutturazione;

c) risanamento conservativo e restauro di cui all'Art. 79. 1 lett. g);

d) varianti essenziali ai sensi dell'Art. 70. ;

e) concessioni edilizie in deroga ai sensi dell'Art. 84. ;

f) distintivi urbani ed attrezzature per l'illuminazione pubblica;

g) interventi sul verde vincolato;

h) altri interventi per i quali il parere sia previsto dal presente Regolamento.

2. I progetti definitivi delle opere pubbliche, ivi compresi gli interventi sul verde pubblico, redatti ai sensi della legge 109/94 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti alle valutazioni della Commissione Edilizia esclusivamente nei casi in cui ciò venga espressamente richiesto dagli organi dell'Amministrazione Comunale.

Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica

E' possibile presentare domanda di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell' art. 167 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", mediante specifica istanza prodotta dal trasgressore, per i seguenti interventi:

  • lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  • lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Comune di Milano

Pagina di riferimento sul sito del Comune di Milano: testo

Normativa e modulistica di riferimento

Decreto Legislativo 42/04 · 22 gennaio 2004