SCIA Attività produttive a Milano

by Omar4ik

Il settore tecnico del nostro studio di Architettura si occupa di tutte le pratiche comunali sia nel Comune di Milano che in provincia. La Scia per le attività produttive non è direttamente materia da Studi di Architettura; tuttavia senza la consulenza di un Architetto si rischia di fare dichiarazioni mendaci. Il tema delle attività di somministrazione come bar e ristoranti è molto delicato, spesso si sottovaluta. Vi consigliamo di essere accompagnati da un tecnico qualificato in tutte le fasi, dal contratto di locazione alla fase progettuale. Se volete potete scriverci o contattarci direttamente al cellulare per esporci la vostra situazione.

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by Architetto Pelà

Che cos'è la SCIA

La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività che in Lombardia era conosciuta come DIAP - è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

La SCIA, nella rinnovata formulazione dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all'occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.

E' importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di Milano, esclusivamente con modalità telematica certificata, è un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata , appositamente predisposti dalla Regione Lombardia (D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22.03.2011).

Con la recente emissione dei nuovi modelli, la procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di Milano, esclusivamente con modalità telematica certificata, è un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata , appositamente predisposti dalla Regione Lombardia (D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22.03.2011).

Con la recente emissione dei nuovi modelli, la procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

A seconda dei casi, la SCIA deve essere presentata utilizzando:

  • il Modello A se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);
  • il Modello B se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
  • ai Modelli A e B vanno allegate le Schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 (a seconda delle diverse tipologie di attività).

Occorre compilare modelli SCIA distinti per ogni tipologia di attività economica attivata e/o modificata.

Quando occorre presentarla: la SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività; l'avvenuta presentazione - in modo corretto e completo - costituisce titolo necessario per intraprendere l'esercizio dell'attività e/o modificarla.

Come e a chi, deve essere presentata:

In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica SCIA - composta dalla vigente modulistica regionale e dai relativi allegati - deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello Suap (neanche in caso di invio per posta o per fax).

Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.

In generale, sulla trasmissione telematica delle SCIA, si ricorda che:

  • una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e quindi inefficace al fine di iniziare e/o modificare un'attività economica/produttiva;
  • la compilazione dei campi nei Modelli e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività che si vuole attivare e/o modificare;
  • al momento della loro presentazione telematica, le SCIA vengono sottoposte al solo controllo formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati indispensabili mancanti;
  • in caso di verifica negativa a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta, il SUAP indirizzerà la conseguente comunicazione di irricevibilità alla casella PEC espressamente indicata dall'impresa, indicando i motivi di incompletezza che rendono inefficace la pratica presentata e impongono di ripresentarla, impedendo al contempo di dare avvio a quanto oggetto di dichiarazione;
  • le SCIA complete e correttamente presentate al SUAP del Comune di Milano vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ASL, ARPA e Provincia) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l'intervento dei suddetti enti si sposta da un'azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell'autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA ricevibile e quindi efficace;
  • le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rimangono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
  • lo svolgimento dell'attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell'attività).

Comune di Milano

Fare impresa Sito ufficiale Comune di Milano

Modulistica di riferimento

SCIA Modello A · 4 aprile 2011
SCIA Modello B · 4 aprile 2011
Tariffe ASL · aprile 2012