Il settore tecnico del nostro studio di Architettura si occupa di tutte le pratiche comunali, cial, dia, scia, condono, permesso di costruire e sanatoria. Se volete potete scriverci o contattarci direttamente al cellulare per esporci la vostra situazione. Collaboriamo con privati, colleghi e studi notarili.
Indice pratiche edilizie Milano
- Indice pratiche edilizie Milano
- Introduzione
- Sportello unico per l'edilizia
- Manutenzione Ordinaria
- Interventi edilizi minori
- C.I.A.L. - Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera
- Permesso di Costruire (ex Autorizzazione Edilizia)
- S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inzio Attività in materia edilizia (ex regime autorizzatorio)
- P.A.S. - Procedura Abilitativa Semplificata
- Sanatoria
- Classificazione degli interventi a Milano
- Normativa di riferimento a Milano
Introduzione
In Italia le competenze in merito ai lavori in edilizia privata sono regionali. Ciò significa che tra le varie regioni italiane ci sono grosse differenze in merito alle regole e alle normative; in Regione Lombardia ci sono regole ben diverse rispetto alla Regione Toscana. Ogni Regione legifera in diversi modi nel settore dell'edilizia; esistono Leggi Regionali (L.R.), deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R.), poi ci sono i D.C.R., D.D.C., D.D.G., D.D.S., D.D.U.O. e anche le circolari. Tutto viene poi pubblicato sul BURL: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Quando lo Stato Italiano legifera qualcosa sul tema successivamente queste norme devono essere recepite dalle singole Regioni, creando spesso dei vuoti normativi. Le singole Regioni non hanno il controllo e non effettuano la sorveglianza sul territorio, questo spetta ai singoli Comuni. Ogni Comune italiano può interpretare in maniera diversa il dedalo di normative, e predispone modulistica differente.
I Comuni identificano i centri storici e i nuclei di antica formazione, e sono sempre i comuni che dividono le aree per destinazioni d'uso e applicano i relativi indici di urbanizzazione con i vecchi P.R.G. (Piano Regolatore Generale) e i nuovi P.G.T. (Piano di Governo del Territorio).
Nel testo seguente si è scelto di prendere in considerazione la normativa e le regole del Comune di Milano.
Sportello unico per l'edilizia
Con questo nome si indica l'ufficio che all'interno di ogni comune si occupa di tutto quanto connesso con l'attività edilizia e con cui ogni tecnico deve confrontarsi. Per asseverare la conformità delle opere realizzate e per presentare i progetti è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato: architetto, geometra, ingegnere o perito. Il cliente spesso ignora la complessità che una pratica edilizia comporta, ogni buon professionista parte da una profonda indagine conoscitiva per evitare problemi futuri che spesso possono degenerare causando danni economici ai committenti. Suggeriamo sempre di non sottovalutare l'importanza di questo lavoro, una firma e timbro non sono la soluzione al problema, affidatevi sempre a professionisti puntuali nel loro lavoro.
Sportello unico per l'edilizia - Sito ufficiale Comune di Milano
Manutenzione Ordinaria
Gli interventi classificati di manutenzione ordinaria (ai sensi dell'art. 63 del RE es. rifacimento delle pavimentazioni delle tinteggiature e dei rivestimenti interni, sostituzione di sanitari, apertura e chiusura vani porta all'interno delle singole unità immobiliari, adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di infissi e serramenti esterni anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori di sagoma, disegno, colore, dimensione delle porzioni apribili, ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti ecc...) possono essere eseguiti senza dover presentare alcuna pratica edilizia ne alcuna comunicazione agli uffici comunali.
Lavori di Manutenzione Ordinaria a Milano - seguite questo link per l'approfondimento
Interventi edilizi minori
Sono considerate Interventi Edilizi Minori le sottoelencate tipologie:
- gli interventi di manutenzione straodinaria di cui all'articolo 3.1 lettera b), D.P.R. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1969, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- le opere di manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E. comportanti rinnovi e/o sostituzione di parti strutturali degli edifici;
- le opere di manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E. comportanti frazionamento di unità immobiliari;
- le opere di manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E. con modifiche di destinazione d'uso comportanti aggravio di standard;
- le opere di manutenzione straordinaria non rientranti nell'elencazione di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 (in quanto eccedenti tali previsioni);
- le opere di restauro/risanamento conservativo di cui all'art. 65 R.E.;
- le opere di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati secondo l'art. 74.1 R.E.;
- demolizioni, reinterri e scavi che non riguardino cave e torbiere;
- la realizzazione di parcheggi pertinenziali secondo l'art. 74.2 R.E. (non in deroga);
- la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 74.2 R.E. (in volumi preesistenti);
- impianti tecnologici con nuovi volumi non indispensabili per legge;
- interventi di arredo urbano/edicole funebri;
- interventi di completamento ai sensi dell'art.105 R.E.;
- Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
C.I.A.L. - Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera
Per gli interventi sopra elencati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), riconducibili all'art. 3 comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001, occorre presentare Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera - C.I.A.L.
Limitatamente agli interventi di cui al n. 1), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività libera, allega una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza nè con il committente nè con l'impresa e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di uno specifico distinto titolo abilitativo. Vanno inoltre indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori.
Per gli interventi di cui alla presente sezione, l'interessato presenta unitamente alla comunicazione di inizio lavori le eventuali, ove previste, autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti.
CIAL: Comunicazione di Inizio Attività edilizia libera - seguite questo link per l'approfondimento
Permesso di Costruire (ex Autorizzazione Edilizia)
Gli interventi edilizi ricompresi nell'elenco di cui sopra dal numero 6) sino al numero 18), possono essere eseguiti presentando una richiesta di Permesso di Costruire a firma del richiedente e comprensiva di elaborati grafici, come da Regolamento Edilizio, debitamente firmati da un tecnico abilitato, comprensivi delle eventuali autorizzazioni ai sensi della normativa vigente. Dovrà essere comunicato l'Inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire e presentata la Fine lavori entro tre anni dalla data di protocollazione dell'Inizio dei lavori.
S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività in materia edilizia (ex regime autorizzatorio)
Per gli stessi interventi edilizi che possono essere realizzati con istanza di Permesso di Costruire, in alternativa, il committente delle opere edilizie può presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata, oltre a quanto previsto per l'istanza di Permesso di Costruire, anche della documentazione necessaria così come disposto dall'art. 90, comma 10, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e precisamente:
- copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi;
- dichiarazione da parte del committente attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, nonchè verifica sulle dichiarazioni dell'organico medio annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009.
Le opere possono essere contestuali alla protocollazione della S.C.I.A. e alla fine (entro tre anni dalla data di protocollazione) dovrà essere presentata Fine dei lavori e Certificato di collaudo delle opere eseguite, correlata dalla ricevuta dell'avvenuta variazione catastale, se ne ricorre il caso.
Permesso di Costruire e SCIA Non Onerosa a Milano - seguite questo link per l'approfondimento
P.A.S. - Procedura Abilitativa Semplificata
Questa procedura edilizia viene applicata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011 del 3 Marzo 2011. Riguarda le fonti rinnovabili di energia, sostituisce la S.C.I.A. ed è ammessa per l'autorizzazione e la costruzione di esercizi di impianti alimentati da fonti rinnovabili come previsto ai paragrafi 11 e 12 del D.M. 10/09/2010.
Viene presentata con apposita modulistica al Servizio Interventi Edilizi Minori, dopo 30 giorni dalla protocollazione matura il silenzio assenso per l'inizio delle opere che potranno durare sino a tre anni. A lavori eseguiti si dovrà presentare comunicazione di fine lavori, Certificato di Collaudo e copia dell'avvenuta presentazione della variazione catastale se ne ricorre il caso.
Gli interventi eseguibili sono i seguenti:
- pannelli fotovoltaici collocati su edifici con impianto integrato i cui componenti modificano la sagoma dell'edificio;
- pannelli fotovoltaici collocati su edifici con impianto parzialmente integrato e che non rispetta tutte le condizioni dell'Art.11 del D.lgs 115/2008;
- pannelli fotovoltaici non integrati al suolo con potenza inferiore ai KW 20;
- impianti di biomassa operanti in assetto cogenerativo;
- impianti alimentati da biomasse;
- impianti alimentate da gas di discarica, biogas;
- impianti alimentati da fonte eolica;
- idraulica e geotermica alimentati da fonte idraulica;
- impianti solari termici al di fuori della Zona A di cui al D.M. 1444/68.
In data 29 Marzo 2011 è entrato in vigore il D.lgs. n. 28/2011 che al fine di favorire lo sviluppo sulla produzione di energia da fonti rinnovabili ha introdotto una speciale Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.).
La P.A.S. sostituisce di fatto la procedura della Denuncia di Inizio Attività (oggi S.C.I.A.) che lo stesso D.lgs 387/2003 ammetteva quale titolo autorizzativo per determinate categorie d'impianto.
La P.A.S. è ammessa per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 del D.M. 10/09/2010.
Al fine di favorire l'utenza è stato predisposto apposito modulo inserito nello spazio "Modulistica" del Servizio Interventi Edilizi Minori del Settore Sportello Unico per l'Edilizia.
E' stato, inoltre, predisposto modulo per la richiesta della Dichiarazione attestante la conformità del titolo edilizio all'impianto di cui all'allegato 3 - a), comma 1 lettera c) del D.M. 05/05/2011.
Con riferimento al Decreto Ministeriale 5 Maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - quarto conto energia - allegato 3-A punto 1 c), negli "ALLEGATI" è stato inserito il relativo modulo da compilare e consegnare presso gli sportelli del Servizio Interventi Edilizi Minori per presentare la "richiesta della dichiarazione attestante la validità del titolo autorizzativo per l'installazione di pannelli fotovoltaici.
Modulo PAS - Procedura abilitativa semplificata · 14 dicembre 2011Modulo Richiesta Dichiarazione Pannelli Fotovoltaici · 14 dicembre 2011
Sanatoria
L'istituto della SCIA non consente deroga nei confronti del Regolamento Edilizio e di Igiene, in tal caso deve essere presentata richiesta di Permesso di Costruire, in deroga.
Classificazione degli interventi a Milano
Per chi vive e lavora a Milano abbiamo deciso di raccogliere alcuni testi e files disponibili anche nel sito del Comune di Milano per semplificare la ricerca di informazioni su quest'argomento che risulta particolarmente complesso. Ricordiamo brevemente che le opere di manutenzione ordinaria all'interno delle unità abitative sono libere, mentre per qualsiasi altra opera è necessario presentare una pratica a firma di un tecnico abilitato. Alcune zone di Milano sono tutelate da vincoli ambientali e che per ognuna sono presenti particolari regole.
Normativa di riferimento a Milano
Circolare Comune di Milano 6 numero 5 del 2000 · Oneri ampliamentiCircolare Comune di Milano 7 numero 6 del 2000 · Parcheggi pertinenzialiCircolare Comune di Milano 15 numero 4 del 2001 · Altezze sottotettiCircolare Comune di Milano 23 numero 6 del 2002 · (ABROGATA dalla #45 num 1 del 2009)Circolare Comune di Milano 24 numero 1 del 2003 · Zone A e sottotettiCircolare Comune di Milano 31 numero 2 del 2004 · Altezze sottotettiCircolare Comune di Milano 34 numero 1 del 2005 · (aggiornata da #38 num 2 del 2007)Circolare Comune di Milano 36 numero 2 del 2006 · (ritirata dopo sentenza Corte Costituzionale 309/2011)Circolare Comune di Milano 38 numero 2 del 2007 · Aggiornamento valori di monetizzazioneCircolare Comune di Milano 45 numero 1 del 2009 · LR 12/2005 sottotettiCircolare Comune di Milano 46 numero 2 del 2009 · Cambi destinazioni d'uso· Disposizione di servizio 15/2006 · Modifiche delle destinazioni d'usoCircolare Comune di Milano 47 numero 1 del 2010 · Piano CasaCircolare Comune di Milano 48 numero 2 del 2010 · Attività Edilizia Libera· Modulo Comunicazione di Inizio Attività edilizia Libera · 14 dicembre 2011Circolare Comune di Milano 49 numero 3 del 2010 · Calcolo SLPCircolare Comune di Milano 51 numero 1 del 2011 · SanatoriaCircolare Comune di Milano 52 numero 2 del 2011 · Contributo di costruzione








